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L'Agenzia
delle Entrate ha evidenziato che la circolare del 22 ottobre
2001, n. 92 ha chiarito, al paragrafo 2, che sono soggetti
all'obbligo della bollatura i libri sociali obbligatori
previsti dall'articolo 2421 del codice civile e ogni altro
libro o registro per i quali tale obbligo sia previsto da
norme speciali. La stessa circolare ha successivamente evidenziato
che la bollatura facoltativa dei libri contabili e quella
obbligatoriamente prevista da leggi speciali restano di
competenza dell'ufficio del registro delle imprese o dei
notai e non più degli Uffici locali dell'Agenzia
delle Entrate.

Qui l'espressione leggi speciali va intesa nel suo contesto,
ossia con esclusivo riferimento ai libri e ai registri contabili.
Ne consegue che il registro di carico e scarico dei rifiuti,
previsto dalla speciale disciplina del settore rifiuti,
così come ogni altro registro non di tipo contabile
per il quale una legge speciale preveda la bollatura a cura
del soppresso Ufficio del Registro, non è interessato
dalle innovazioni introdotte dall'articolo 8 della citata
legge n. 383 del 2001. Pertanto, gli Uffici locali dell'Agenzia
delle Entrate e, ove non istituiti, gli Uffici del Registro,
sono ancora tenuti a numerare e vidimare il registro di
carico e scarico dei rifiuti in base all'articolo 12 del
citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
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