E' sempre obbligatorio far vidimare il registro di carico e scarico dei rifiuti dopo l'applicazione dell'art. 8 della legge 18-10-2001 n. 383?
 
     
 
L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la circolare del 22 ottobre 2001, n. 92 ha chiarito, al paragrafo 2, che sono soggetti all'obbligo della bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'articolo 2421 del codice civile e ogni altro libro o registro per i quali tale obbligo sia previsto da norme speciali. La stessa circolare ha successivamente evidenziato che la bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista da leggi speciali restano di competenza dell'ufficio del registro delle imprese o dei notai e non più degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

Qui l'espressione leggi speciali va intesa nel suo contesto, ossia con esclusivo riferimento ai libri e ai registri contabili. Ne consegue che il registro di carico e scarico dei rifiuti, previsto dalla speciale disciplina del settore rifiuti, così come ogni altro registro non di tipo contabile per il quale una legge speciale preveda la bollatura a cura del soppresso Ufficio del Registro, non è interessato dalle innovazioni introdotte dall'articolo 8 della citata legge n. 383 del 2001. Pertanto, gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate e, ove non istituiti, gli Uffici del Registro, sono ancora tenuti a numerare e vidimare il registro di carico e scarico dei rifiuti in base all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.