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La
Circolare Ministeriale n. 812/98 del 04/08/1998 emessa dal
Ministero dell'Ambiente chiarisce in modo esaustivo le problematiche
inerenti la questione sopra riportata. In particolare sono
significativi i punti della circolare qui di seguito riportati:
- b.
la fattura di acquisto dei formulari deve essere annotata
sul registro IVA acquisti, prim dell'utilizzo dei formulari
stessi. E' possibile, qualora necessario per esigenze
operative, utilizzare contestualmente più bollettari,
sempre preventivamente vidimati, purché si presti
attenzione, nel momento dell'annotazione su registro
di carico e scarico, al rispetto dell'ordine cronologico
di emissione dei formulari stessi;
- f.
per presentare la richiesta di vidimazione, è
necessario compilare le voci: DITTA, RESIDENZA, COD:
FISCALE, FORMULARIO dal N°, presenti nel frontespizio
del bollettario o nella prima pagina del modulo continuo.
La parte relativa a UBICAZIONE DELL?ESERCIZIO, può
invece essere compilata successivamente, ma comunque
precedentemente all'emissione del primo formulario di
quel bollettario specifico.
- g.
la vidimazione è ritenuta valida anche se apposta
solo sul 1° foglio di ogni formulario purché
risulti visibile a ricalco anche sulle altre 3 copie;
- i.
i formulari utilizzati devono essere conservati nello
stesso luogo dove vengono tenuti i registri di carico
e scarico. Di conseguenza, per "UBCAZIONE dell'ESERCIZIO"
si deve intendere: la sede dell'impianto di produzione,
stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti o la sede
operativa delle imprese che effettuano attività
di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio
di rifiuti.
- j.
il numero di registro da apporre in alto a destra del
formulario deve intendersi riferito al numero progressivo
del movimento relativo all'annotazione sul registro
di carico e scarico.
- k.
per tale condizione il produttore/detentore, il trasportatore
ed il destinatario del rifiuto dovranno apporre il proprio
numero di registro sulla copia del formulario che resta
in loro possesso; poiché le annotazioni sul registro
di carico e scarico rifiuti sono effettuate con precise
cadenze temporali (vedi art., 12 D. L.vo 22/97), di
conseguenza, sarà possibile individuare tale
numero solo dopo aver effettuato le relative registrazioni.
- o.
deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto
così come individuato dl codice "CER"
e dalla descrizione.
- p.
la quantità deve essere indicata in Kg. o litri.
Nel caso il rifiuto sia identificabile in unità
di numero, la quantità può anche essere
espressa indicando il numero delle unità trasportate
(ad esempio i veicoli)

Rif. Circ. Ministeriale n. 812 del 04/08/1998 a cura del
Ministero dell'Ambiente.
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