Quali sono le modalità di tenuta e di compilazione del nuovo modello di formulario?
 
     
 
La Circolare Ministeriale n. 812/98 del 04/08/1998 emessa dal Ministero dell'Ambiente chiarisce in modo esaustivo le problematiche inerenti la questione sopra riportata. In particolare sono significativi i punti della circolare qui di seguito riportati:
  • b. la fattura di acquisto dei formulari deve essere annotata sul registro IVA acquisti, prim dell'utilizzo dei formulari stessi. E' possibile, qualora necessario per esigenze operative, utilizzare contestualmente più bollettari, sempre preventivamente vidimati, purché si presti attenzione, nel momento dell'annotazione su registro di carico e scarico, al rispetto dell'ordine cronologico di emissione dei formulari stessi;
  • f. per presentare la richiesta di vidimazione, è necessario compilare le voci: DITTA, RESIDENZA, COD: FISCALE, FORMULARIO dal N°, presenti nel frontespizio del bollettario o nella prima pagina del modulo continuo. La parte relativa a UBICAZIONE DELL?ESERCIZIO, può invece essere compilata successivamente, ma comunque precedentemente all'emissione del primo formulario di quel bollettario specifico.
  • g. la vidimazione è ritenuta valida anche se apposta solo sul 1° foglio di ogni formulario purché risulti visibile a ricalco anche sulle altre 3 copie;
  • i. i formulari utilizzati devono essere conservati nello stesso luogo dove vengono tenuti i registri di carico e scarico. Di conseguenza, per "UBCAZIONE dell'ESERCIZIO" si deve intendere: la sede dell'impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti.
  • j. il numero di registro da apporre in alto a destra del formulario deve intendersi riferito al numero progressivo del movimento relativo all'annotazione sul registro di carico e scarico.
  • k. per tale condizione il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario del rifiuto dovranno apporre il proprio numero di registro sulla copia del formulario che resta in loro possesso; poiché le annotazioni sul registro di carico e scarico rifiuti sono effettuate con precise cadenze temporali (vedi art., 12 D. L.vo 22/97), di conseguenza, sarà possibile individuare tale numero solo dopo aver effettuato le relative registrazioni.
  • o. deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto così come individuato dl codice "CER" e dalla descrizione.
  • p. la quantità deve essere indicata in Kg. o litri. Nel caso il rifiuto sia identificabile in unità di numero, la quantità può anche essere espressa indicando il numero delle unità trasportate (ad esempio i veicoli)

Rif. Circ. Ministeriale n. 812 del 04/08/1998 a cura del Ministero dell'Ambiente.