I veicoli presi in carico da un' autodemolizione devono essere trascritti uno per uno nel registro di carico e scarico dei rifiuti?
 
     
 
La circolare esplicativa n. 812/98 del 04/08/1998 relativa alla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati al punto g. specifica che "… al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici connessi all'annotazione in entrambi i registri della presa in carico e dello scarico veicoli avviati a demolizione, si ritiene che i soggetti che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'Art. 46 del D. L.vo 22/97 possono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità:
  • a. la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull'apposito registro di entrata e uscita previsto dal regolamento di cui al D. L.vo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni; in tali casi il numero di registro da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a demolizione sarà quello reltivo all'annotazione sul registro di cui al D. L.vo 30/04/1992 n. 285.
  • b. sul registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dal D.M. 148/98, di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico dei rifiuti derivanti dall'attività di demolizione. In tali casi il numero di registro da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui l D.M. 148/98"

Rif. Circ. Ministeriale n. 812 del 04/08/1998 a cura del Ministero dell'Ambiente.