Da quando è in vigore la tenuta dei nuovi registri di carico e scarico dei rifiuti? Si possono utilizzare ancor i vecchi registri?
 
     
 
Il Decreto n. 148 del 01/04/1998 approva il modello di registro di carico e scarico rifiuti previsto dall'Art. 12 del D. L.vo 22/97. I precedenti registri possono essere utilizzati fino al loro esaurimento, purchè integrati di tutti i dati previsti dalle attuali disposizioni. Il nuovo modello di registro è entrato in vigore dal 14/06/1998 (cioè il 30° giorno successivo alla pubblicazione).

Il registro è composto di fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro e può essere tenuto con sistemi informatici che utilizzano il modulo continuo; in quest'ultimo caso la stampa deve avvenire nei termini previsti dall'Art. 12 D. L.vo 22/97 in riferimento alle disposizioni per le annotazioni e più precisamente:
  • a. per i produttori almeno entro una settimana della produzione del rifiuto e/o dello scarico;
  • b. per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto almeno entro una settimana dall'operazione;
  • c. per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla transazione;
  • d. per i soggetti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento entro 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti.

Rif. Decreto n. 148 del 01/04/1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie gen. n. 110 del 14/05/1998.