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L'art.
46, comma 5 del D. L.vo 22/97 sancisce che a far data dal
30/06/1998 le radiazioni al P.R.A. devono essere fatte soltanto
da centri autorizzati alla raccolta del veicolo da dismettere
o dalle Concessionarie Auto senza oneri di agenzia a carico
del proprietario del veicolo o del rimorchio. In questo
modo si garantisce che il veicolo non venga abbandonato,
generando rifiuti tossici e pericolosi che inquinano l'ambiente
a svantaggio di tutta la comunità. La cessazione
del veicolo ai fini amministrativi (quindi la radiazione
delle targhe al P.R.A.) deve avvenire entro 60 giorni dalla
consegna del veicolo al centro autorizzato.
Rif. Art. 46 comma 5 del D. L.vo 22/97 pubblicato sul Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 278.
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