Da quando è in vigore la legge che impedisce ad un privato di fare per conto proprio la radiazione delle targhe al P.R.A.?
 
     
 
L'art. 46, comma 5 del D. L.vo 22/97 sancisce che a far data dal 30/06/1998 le radiazioni al P.R.A. devono essere fatte soltanto da centri autorizzati alla raccolta del veicolo da dismettere o dalle Concessionarie Auto senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. In questo modo si garantisce che il veicolo non venga abbandonato, generando rifiuti tossici e pericolosi che inquinano l'ambiente a svantaggio di tutta la comunità. La cessazione del veicolo ai fini amministrativi (quindi la radiazione delle targhe al P.R.A.) deve avvenire entro 60 giorni dalla consegna del veicolo al centro autorizzato.

Rif. Art. 46 comma 5 del D. L.vo 22/97 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 278.